IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita', approvato con decreto del Presidente della Repubblica, del 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 9 maggio 1989; Visto il decreto rettorale n. 439 del 13 maggio 1991 con cui veniva inserito in statuto la normativa generale riguardante le scuole di specializzazione e il riordinamento della Scuola di specializzazione in Archeologia; Vista la delibera del consiglio della scuola di specializzazione in Archeologia in data 13 luglio 1992; Vista la delibera del consiglio di facolta' di lettere e filosofia in data 16 luglio 1993; Visto il decreto rettorale n. 846 del 5 ottobre 1992; Vista la delibera del senato accademico del 6 ottobre 1992; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 settembre 1993, con cui si comunica che il Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 17 giugno 1993, ha espresso parere favorevole alla modifica di cui trattasi; Visto l'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Lecce e' ulteriormente modificato come segue: Capo VII NORMATIVA GENERALE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE Art. 91. - (Omissis). Art. 112. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere ed in storia della facolta' di lettere e filosofia ad indirizzo antichistico e/o medievistico, in materie letterarie, in conservazione di beni culturali (con indirizzo archeologico), nonche' i laureati in architettura. Sono altresi' ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso universita' straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 113. - (Omissis). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Lecce, 30 settembre 1993 Il pro-rettore: SIGNORE